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Articolo 1546 del Codice Civile

L’ art. 1546 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità per debiti ereditari“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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