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Articolo 1558 del Codice Civile

L’ art. 1558 del Codice Civile è rubricato “Disponibilità delle cose“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finchè non ne sia stato pagato il prezzo.

Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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