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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 156 bis del Codice Civile

Articolo 156 bis del Codice Civile

L’articolo 156-bis del Codice Civile è rubricato “Cognome della moglie”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 156-bis del Codice Civile italiano: 

Il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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