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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1566 del Codice Civile

Articolo 1566 del Codice Civile

L’ art. 1566 del Codice Civile è rubricato “Patto di preferenza“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il patto con cui l’avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido purché la durata dell’obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni.

L’avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza.




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