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Articolo 157 del Codice Civile

L’articolo 157 del Codice Civile è rubricato “Cessazione degli effetti della separazione”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 157 del Codice Civile italiano: 

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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