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Articolo 1573 del Codice Civile

L’ art. 1573 del Codice Civile è rubricato “Durata della locazione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Salvo diverse norme di legge, la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, è ridotta al termine suddetto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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