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16 Ottobre 2026
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Articolo 1575 del Codice Civile

L’ art. 1575 del Codice Civile è rubricato “Obbligazioni principali del locatore“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in stato da servire all’uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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