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Articolo 1576 del Codice Civile

L’ art. 1576 del Codice Civile è rubricato “Mantenimento della cosa in buono stato locativo“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

Breve spiegazione:

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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