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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1579 del Codice Civile

Articolo 1579 del Codice Civile

L’ art. 1579 del Codice Civile è rubricato “Limitazioni convenzionali della responsabilità“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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