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Articolo 158 del Codice Civile

L’articolo 158 del Codice Civile è rubricato “Separazione consensuale”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 158 del Codice Civile italiano: 

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice.

– comma abrogato – [Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione.]

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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