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16 Ottobre 2026
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Articolo 1602 del Codice Civile

L’ art. 1602 del Codice Civile è rubricato “Effetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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