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Articolo 1608 del Codice Civile

L’ art. 1608 del Codice Civile è rubricato “Garanzie per il pagamento della pigione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nelle locazioni di case non mobiliate l’inquilino può essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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