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Articolo 1642 del Codice Civile

L’ art. 1642 del Codice Civile è rubricato “Proprietà del bestiame consegnato“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Qualora il bestiame consegnato all’affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell’età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l’affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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