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Articolo 1643 del Codice Civile

L’ art. 1643 del Codice Civile è rubricato “Rischio della perdita del bestiame“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell’affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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