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Articolo 1648 del Codice Civile

L’ art. 1648 del Codice Civile è rubricato “Casi fortuiti ordinari“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell’affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l’affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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