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Articolo 166 del Codice Civile

L’articolo 166 del Codice Civile è rubricato “Capacità dell’inabilitato”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 166 del Codice Civile italiano: 

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall’inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l’assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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