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Articolo 167 del Codice Civile

L’articolo 167 del Codice Civile è rubricato “Costituzione del fondo patrimoniale”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 167 del Codice Civile italiano: 

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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