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Articolo 1672 del Codice Civile

L’ art. 1672 del Codice Civile è rubricato “Impossibilità di esecuzione dell’opera“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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