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Articolo 169 del Codice Civile

L’articolo 169 del Codice Civile è rubricato “Alienazione dei beni del fondo”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 169 del Codice Civile italiano: 

Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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