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16 Ottobre 2026
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Articolo 1694 del Codice Civile

L’ art. 1694 del Codice Civile è rubricato “Presunzioni di fortuito“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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