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Articolo 1697 del Codice Civile

L’ art. 1697 del Codice Civile è rubricato “Accertamento della perdita e dell’avaria“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate.

Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dall’art. 696 del codice di procedura civile.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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