Novità

17 Ottobre 2026
Seguici
AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1697 del Codice Civile

Articolo 1697 del Codice Civile

L’ art. 1697 del Codice Civile è rubricato “Accertamento della perdita e dell’avaria“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate.

Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dall’art. 696 del codice di procedura civile.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post correlati

AvvocatoDigitale.com
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni quali riconoscerti quando ritorni sul nostro sito e aiutare il nostro team a comprendere quali sezioni del sito trovi più interessanti e utili.