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Articolo 170 del Codice Civile

L’articolo 170 del Codice Civile è rubricato “Esecuzione sui beni e sui frutti”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 170 del Codice Civile italiano: 

La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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