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16 Ottobre 2026
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Articolo 1701 del Codice Civile

L’ art. 1701 del Codice Civile è rubricato “Diritto di accertamento dei vettori successivi“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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