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Articolo 1707 del Codice Civile

L’ art. 1707 del Codice Civile è rubricato “Creditori del mandatario“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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