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Articolo 171 del Codice Civile

L’articolo 171 del Codice Civile è rubricato “Cessazione del fondo”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 171 del Codice Civile italiano: 

La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.
In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza,
il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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