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16 Ottobre 2026
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Articolo 1713 del Codice Civile

L’ art. 1713 del Codice Civile è rubricato “Obbligo di rendiconto“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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