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Articolo 1714 del Codice Civile

L’ art. 1714 del Codice Civile è rubricato “Interessi sulle somme riscosse“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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