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Articolo 1715 del Codice Civile

L’ art. 1715 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità per le obbligazioni dei terzi“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l’insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all’atto della conclusione del contratto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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