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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1716 del Codice Civile

Articolo 1716 del Codice Civile

L’ art. 1715 del Codice Civile è rubricato “Pluralità di mandatari“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.

Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l’affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall’omissione o dal ritardo.

Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.




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