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Articolo 1726 del Codice Civile

L’ art. 1726 del Codice Civile è rubricato “Revoca del mandato collettivo“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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