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Articolo 1738 del Codice Civile

L’ art. 1738 del Codice Civile è rubricato “Revoca“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Finchè lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l’ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l’attività prestata.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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