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17 Ottobre 2026
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Articolo 1753 del Codice Civile

L’ art. 1753 del Codice Civile è rubricato “Agenti di assicurazione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell’attività assicurativa.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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