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Articolo 1756 del Codice Civile

L’ art. 1756 del Codice Civile è rubricato “Rimborso delle spese“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non è stato concluso.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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