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Articolo 1760 del Codice Civile

L’ art. 1760 del Codice Civile è rubricato “Obblighi del mediatore professionale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finchè sussista la possibilità di controversia, sull’identità della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l’indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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