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Articolo 178 del Codice Civile

L’articolo 178 del Codice Civile è rubricato “Beni destinati all’esercizio di impresa”
 

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 178 del Codice Civile italiano:

I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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