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16 Ottobre 2026
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Articolo 1785 del Codice Civile

L’ art. 1785 del Codice Civile è rubricato “Limiti di responsabilità“.

L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.


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