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16 Ottobre 2026
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Articolo 1792 del Codice Civile

L’ art. 1792 del Codice Civile è rubricato “Intestazione e circolazione dei titoli“.

La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.


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