Articolo 1803 del Codice Civile
L’ art. 1802 del Codice Civile è rubricato “Nozione“.
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
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