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Articolo 182 del Codice Civile

L’articolo 182 del Codice Civile è rubricato“Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi”
 

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 182 del Codice Civile italiano:

In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l’altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell’articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.

Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall’altro al compimento di tutti gli atti necessari all’attività dell’impresa.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata clicca qui.

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