Articolo 1831 del Codice Civile
L’ art. 1831 del Codice Civile è rubricato “Chiusura del conto“.
La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.
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