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Articolo 186 del Codice Civile

L’articolo 186 del Codice Civile è rubricato “Obblighi gravanti sui beni della comunione”
 
 Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 186 del Codice Civile italiano:

I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto;

b) di tutti i carichi dell’amministrazione;

c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia;

d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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