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Articolo 187 del Codice Civile

L’articolo 187 del Codice Civile è rubricato “Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio”
 

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 187 del Codice Civile italiano:

I beni della comunione, salvo quanto disposto nell’articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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