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Articolo 1919 del Codice Civile

L’ art. 1919 del Codice Civile è rubricato “Assicurazione sulla vita propria o di un terzo“.

L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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