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Articolo 194 del Codice Civile

L’articolo 194 del Codice Civile è rubricato “Divisione dei beni della comunione”
 

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 194 del Codice Civile italiano:

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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