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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1949 del Codice Civile

Articolo 1949 del Codice Civile

L’ art. 1949 del Codice Civile è rubricato “Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore“.

Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.


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