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16 Ottobre 2026
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Articolo 1955 del Codice Civile

L’ art. 1955 del Codice Civile è rubricato “Liberazione del fideiussore per fatto del creditore“.

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.


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