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Articolo 1963 del Codice Civile

L’ art. 1963 del Codice Civile è rubricato “Divieto del patto commissorio“.

È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell’immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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