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Articolo 1990 del Codice Civile

L’ art. 1990 del Codice Civile è rubricato “Revoca della promessa“.

La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall’articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l’azione è già stata compiuta.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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