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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1993 del Codice Civile

Articolo 1993 del Codice Civile

L’ art. 1993 del Codice Civile è rubricato “Eccezioni opponibili“.

Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.

Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.


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