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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 2011 del Codice Civile

Articolo 2011 del Codice Civile

L’ art. 2011 del Codice Civile è rubricato “Effetti della girata“.

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.

Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.


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